20 settembre 2024

Reddito di inclusione 2018, requisiti: come fare domanda

Sta per arrivare il reddito di inclusione 2018, noto anche con l’acronimo ReI. Come richiederlo? Quali sono i requisiti? Come e dove si presenta la domanda? Esiste un modello?

1. Requisiti e termini

Il primo termine utile per richiedere il reddito di cittadinanza sarà il primo dicembre, venerdì prossimo. La misura introdotta dal decreto legislativo 147 del 2017 per contrastare la povertà decorrerà a partite dal primo gennaio 2018 e avrà una durata continuativa di 18 mesi Sul sito dell’INPS sono presenti tutte le informazioni utili relative al ReI. Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare. A fornire tutte le informazioni necessarie è la circolare 172 del 22 novembre 2017.

1.1. Requisiti di residenza.

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

1)   cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

2)   residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

1.2.  Requisiti  familiari.

Per quanto concerne i requisiti familiari, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • A  -presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • B  – presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
  • C  – presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • D  – presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.

In merito al requisito della lettera D), si precisa che ai fini della concessione del ReI si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro). Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

1.3.     Requisiti economici.

Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

  • 1)   un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • 2)   un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;
  • 3)   un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • 4)   un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
  • 5)   un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda.

Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio. Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

  • 1)   nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • 2)   nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

2.  Decorrenza e durata

Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA.

Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.

3. A chi presentare la domanda

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo, la domanda di ReI deve essere presentata presso i comuni o altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allegato alla presente circolare (allegato 2), e disponibile altresì sul sito dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’Istituto una volta controllati i requisiti potrà riconoscere il diritto previa firma del progetto personalizzato. 

3.1. Punti per l’accesso.

Sulla base degli atti di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i punti per l’accesso sono concretamente indentificati dai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo, l’elenco di tali punti deve essere comunicato da ciascun ambito territoriale all’INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne darà diffusione sul proprio sito istituzionale.

4. Riconoscimento del ReI

I comuni, eventualmente per il tramite degli ambiti territoriali cui appartengono, comunicano all’INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente.

Gli ambiti territoriali e i comuni verificano, altresì, i requisiti di residenza e di soggiorno comunicandone l’esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.

Gli ambiti territoriali e i comuni verificano anche, in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito familiare relativo alla presenza di una donna in condizione di gravidanza accertata, come risultante da idonea documentazione medica rilasciata da Struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. L’INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, nonché delle verifiche effettuate dall’Istituto, il ReI è riconosciuto dall’INPS condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di ReI da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali.

Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all’articolo 25, comma 2 (cfr. paragrafo 13) e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

5. Erogazione e Modello Reddito di Inclusione

Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI. La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, tale limite mensile di prelievo di contante potrà essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà. Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

La suddetta carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a. – Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emetterà contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della Carta ReI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.

Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta ReI, presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Prima di poter utilizzare la Carta ReI il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.

Poste Italiane è  il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008. L’utilizzo della carta   per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l’applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l’utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l’applicazione di una commissione pari a euro 1. Il saldo e la lista movimenti sono verificabili presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a.

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