22 settembre 2024

Lockdown, sentenza salva-negozi: “Il commerciante non deve pagare i canoni di locazione”

Precedente giudiziario destinato a far discutere quello creato da una sentenza di fine maggio del Tribunale Civile di Venezia. I giudici hanno dato infatti ragione a un commerciante che non è riuscito a pagare il proprietario dei locali del negozio in affitto durante la chiusura imposta dal lockdown. “Non è tenuto a pagare il canone per i mesi di chiusura”, precisa il provvedimento.

Canone di locazione del negozio: “Il commerciante non deve pagare”

A darne notizia è il Gazzettino. La sentenza prende le mosse dal ricorso d’urgenza presentato dal titolare di un importante negozio di abbigliamento.  Il centro commerciale Nave de Vero di Marghera (della società Blo srl di Milano) aveva chiesto al titolare dell’attività il versamento de canone d’affitto relativo agli scorsi mesi di lockdown (febbraio, marzo, aprile), per una somma complessiva pari a circa 50mila euro.

Il commerciante però si è opposto: non avrebbe mai potuto pagare una somma così ingente per un’attività rimasta chiusa durante il lockdown. Così l’uomo ha presentato ricorso al tribunale civile di Venezia. Il giudice ha accolto il ricorso presentato dal negozio di abbigliamento e la giudice Tania Vettore, come riporta il Gazzettino, ha ordinato a Blo srl di «non incassare alcun pagamento» dalla banca che ha emesso le fidejussioni a garanzia del versamento del canone di locazione. Ha altresì imposto alla banca di «sospendere o non procedere al pagamento» dei 50mila euro chiesti dal gestore del centro commerciale per l’affitto del locale dell’attività economica.

Si tratta di una vittoria importante da parte di un settore, quello del commercio al dettaglio, messo a dura prova durante i mesi del lockdown. Altre attività commerciali potrebbero seguire lo stesso esempio e rifiutarsi di versare i canoni di locazione relativi ai mesi di chiusura imposti dal lockdown. Due le ragioni dalla parte dei negozianti: l’obbligo di abbassare le serrande da parte dello Stato, la mancanza di ricavi derivanti per la sospensione dell’attività.

 

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